LO STATUTO

scarica lo statuto

Il regolamento del Monte di Santa Maria della Pietà per decenni è stato il seguente:

“Ogni fratello ascritto al suddetto Monte deve pagare grana dieci al paese: mancando di pagare tale prestazione per tre mesi continui, incorre nella contormacia, per la quale deve dare carlini cinque, oltre le mesate attrassate: se trascura a di soddisfare la Prestazione per sei anesi, la pena è di carlini dieci; se nona paga per dieci mesi, la pena si accresce a carlini quindici. Se poi manca di pagare le grana dieci al mese per aan anno (eccetto però il caso, nel quale si ritrovasse in viaggio, o in carcere) è obbligato di soddisfare nuovamente la entratura, a tenore dell’età. Incorrendo in qualura­que delle descritte coaaturnacie, e non inetlendosi in corrente, conce si è detto, non gode il Fratello alcuno degli emolumenti enunciati negli Statuti del Monte.
Ciascheduno Fratello ascritto, ammalandosi coca febbre, riceve carlini due al giorno per trenta giorni, e continando la malattia, gode del sussidio di un carlino al giorno, peraltri trenta giorni. Passando poi a miglior vita, si faranno, a spese del Monte, l’esequie, nelle quali sono obbligati tutti i fratelli d’interveni­re per associare il cadavere nella Chiesa dell Arciconfraternita, e farlo seppellire nella Terra Santa della medesirna. Anche a spese del Monte, si celebrano per ogni Fratello defunto una Messa cantata, e 125 Messe piane. Il tutto a norma degli Statati sopra cennati.
Si raccomanda al Fratello di eseguire le Regole, ed avere urna particolare devozione per Maria Santissima della Pietà”.

Lo statuto nei secoli ha avuto naturalmente delle modifiche, per adeguarsi ai tempi o perché lo richiedeva la legge. Nel 1910, ad esempio, il Municipio di Castellammare di Stabia inviò una lettera datata 9 dicembre con la quale comunicava al Superiore del’Arciconfraternita la circolare pervenuta il 5 dicembre 1910 n° 11119, in cui si richiedeva di rivedere le proprie Regole. In essa si legge che “ai fini dell’opera di riordinamento delle confraternite che il Ministero dell’Interno si è proposto, è necessario sottoporre a revisione gli statini da cui esse attualmente sono rette (…). Intende però il Ministero stesso che ciascuna confraternita prima di procedersi alla revisione dello statuto si esamini se l’ente sia tutto o in parte suscettibile di trasformazione ai sensi dell’art. 91 della legge 17 luglio 1890 n° 6972.”

In seguito a tale comunicazione il 2 aprile 1911 si tenne una riunione nella Chiesa del Purgatorio e il 20 marzo 1912 il Priore Romualdo Salvato presentò il nuovo Statuto.
Esso, approvato dall’Assemblea Generale dei Confratelli nella tornata del 1° aprile 1912, si componeva di 6 capitoli e 25 articoli.

Lo statuto attualmente in vigore è disponibile qui
STATUTO
………………………………………………………………………………………………………